Portabilità del numero di telefono: nuova sentenza

Ancora una sentenza inequivocabile. Questa volta in causa civile, il Tribunale di Taranto ha condannato l'operatore WIND a restituire al proprio ex cliente la somma addebitatagli in conseguenza della migrazione ad altro operatore. La motivazione si fonda sull ’art. 1 della Legge 40 del 2007 per la quale i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate.  La Legge parla chiaro e le compagnie telefoniche non devono argomentare rivendicando costi, di base, inconsistenti. Dare quindi piena e pratica attuazione della libera concorrenza nell’ambito della telefonia mobile, senza danno al consumatore in caso di recesso. La miglrazione da una compagnia telefonica all’altra è equiparabile proprio ad un recesso dal contratto con il proprio operatore e pertanto deve soggiacere alla medesima disciplina che implica la gratuità ("senza spese" quindi) dell’operazione come si legge nella normativa. Nel caso in esame la compagnia telefonica aveva addebitato il costo derivante dalle operazioni di disattivazione della linea telefonica e della successiva riattivazione con il nuovo operatore: in particolare sosteneva che tali attività (migrazione del numero) implicasse una “gestione manuale del servizio da parte del personale addetto”. Il Giudice chiarisce che tale decisione scaturirebbe già considerando gli artt. 1341 e 1342 c.c. e art. 33 del Codice del Consumo, che prevedono la nullità delle clausole vessatorie, esattamente quelle clausole che creano uno squilibrio eccessivo con la parte debole del contratto.
In parole semplici sarebbero legittimamente addebitabili solo quei costi non direttamente connessi alla migrazione ad altra compagnia e sempre che siano stati pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia, ovvero che al momento della conclusione del contratto il cliente ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
E' bene ricordare che chiunque abbia subito addebiti per costi di migrazione avrà diritto anche ad un indennizzo come previsto dalle delibrazioni AGCOM. 

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